Art. 9.
(Interventi in materia di lavoro).

      1. A tutela dei diritti della famiglia, il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, programma una politica del lavoro sulla base dei seguenti princìpi:

          a) adeguamento delle strutture aziendali o lavorative in genere alle esigenze dei minori di anni tre in modo da garantirne quanto più possibile il contatto con almeno uno dei genitori;

          b) estensione dei congedi parentali ai casi in cui all'interno alla famiglia vi sono soggetti non autosufficienti;

 

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          c) flessibilità e adeguamento dell'orario di lavoro alle comprovate esigenze della famiglia;

          d) agevolazioni fiscali;

          e) diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa ai componenti delle famiglie in cui vi sono figli minori di età oppure persone anziane o inabili da accudire.